DISEGNO DI LEGGE

Capo I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.
(Finalità e contenuti).

      1. La presente legge:

          a) definisce i princìpi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica;

          b) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte degli enti territoriali di cui alla lettera a), al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema tributario;

          c) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 119 della Costituzione;

          d) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni

 

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per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione;

          e) definisce i criteri per il finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

      2. Per le finalità indicate al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, aventi ad oggetto:

          a) le regole fondamentali cui devono attenersi le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

          c) i tributi propri delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

          d) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

          e) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, i criteri del loro riparto tra i singoli enti e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

          f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

          g) i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento

 

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delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni;

          h) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera b), nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

          i) la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica.

      3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi contenuti negli articoli da 2 a 20.
      4. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 2 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, provvede a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per le regioni, per le province e per i comuni.

Art. 2.
(Coordinamento tra la finanza dello Stato e la finanza delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali).

      1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

          b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a

 

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criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle, anche in via extracontabile, ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

          c) il coordinamento dinamico delle fonti di copertura che consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni viene disciplinato con legge dello Stato; con la stessa legge possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo; il relativo disegno di legge è presentato dal Governo alle Camere insieme con il documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata»; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge finanziaria;

          d) il documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione

 

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fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale e locale, da attuare attraverso le disposizioni recate dalla legge di coordinamento dinamico di cui alla lettera c);

          e) la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

          f) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione è disciplinato in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

          g) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente agli enti territoriali competenti;

          h) sono definiti i meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto degli obiettivi stabiliti ai sensi della lettera c), con la previsione di sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti, nonché per il mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera b). In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti;

          i) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità

 

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delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse.

Art. 3.
(Princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario).

      1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

          b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo; possibilità di neutralizzare comunque gli effetti finanziari della deducibilità rispetto ai diversi livelli di governo;

          c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi riferibili ad altri livelli di governo senza contestuale adozione di misure di compensazione;

          d) semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei princìpi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          e) efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

          f) divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano costituire fattori di concorrenza dannosa;

 

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in ogni caso le agevolazioni e le riduzioni stabilite autonomamente dalle regioni, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni non possono determinare discriminazioni tra residenti né restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

          g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera a):

      1) istituire tributi regionali e locali;

      2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, stabilire tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

          h) previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, le regioni:

      1) non possano modificare le basi imponibili;

      2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni nonché introdurre speciali agevolazioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

          i) previsione che, per gli altri tributi istituiti da legge statale, le regioni possano modificare le modalità di computo della base imponibile, nei limiti stabiliti dalla legge statale, e le aliquote; previsione che lo Stato, d'intesa con le regioni, determini livelli uniformi di gettito per le singole regioni, in base ai valori medi dei parametri adottati nelle diverse legislazioni regionali;

          l) previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

          m) previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano

 

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stabilire i tributi propri di cui alla lettera g), numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

          n) previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera g);

          o) previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera g), ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

          p) revisione e razionalizzazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto;

          q) coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio.

Art. 4.
(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. Gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali a carico del bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali. I contributi speciali a carico del bilancio dello Stato sono iscritti, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.
      2. Gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono definiti sentita la Conferenza unificata.
      3. I contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario.

 

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Capo II
RAPPORTI FINANZIARI LO STATO E LE REGIONI

Art. 5.
(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dall'ente o dal livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative connesse all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

          a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

          b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

      2. Per le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni, queste definiscono con propria legge le regole di finanziamento delle attività amministrative da loro assegnate ad altri livelli di governo, assicurando a questi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali, come individuate e allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto delle disposizioni del presente

 

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comma ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1o gennaio 2007.

Art. 6.
(Competenze regionali e mezzi di finanziamento).

      1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni effettivamente svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, le spese connesse alle attività che le regioni a statuto ordinario attualmente svolgono sono classificate nelle seguenti categorie:

          a) spese riconducibili allo svolgimento di attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          b) spese riconducibili al finanziamento delle funzioni fondamentali, come individuate dalla legge statale ai sensi della lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, esercitate dai comuni di dimensioni demografiche determinate dai decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, delle funzioni esercitate dalle città metropolitane;

          c) spese connesse all'esercizio di funzioni concernenti le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni, ad eccezione di quelle riconducibili alle disposizioni delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117;

          d) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 4.

 

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      2. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera a), sono determinati nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza. Sono in ogni caso spese riconducibili ad attività assoggettate al vincolo di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quelle per la sanità e per l'assistenza.
      3. Gli oneri relativi alle spese di cui al comma 1, lettera b), sono calcolati sulla base di indicatori di fabbisogno finanziario associati alle funzioni effettivamente esercitate e a parametri di efficienza e di appropriatezza che incorporino anche incentivi diretti a favorire le unioni di comuni e la prestazione dei servizi in forma associata.
      4. Nella determinazione della somma destinata al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale si tiene conto dell'esigenza di garantire un livello adeguato di servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard.
      5. Le aliquote e le basi imponibili uniformi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di altri tributi propri regionali da individuare in base al principio di correlazione e delle compartecipazioni regionali al gettito dell'IRPEF e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché le quote specifiche del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, sono determinate in modo da garantire che in ciascuna regione, alle condizioni così determinate, risultino integralmente finanziate le spese di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 7.
(Tributi propri delle regioni a statuto ordinario, compartecipazioni al gettito dei tributi erariali).

      1. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnati tributi propri in grado di finanziare quote significative delle spese derivanti

 

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dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione assegna alla loro competenza legislativa esclusiva e concorrente. Per tributi propri si intendono:

          a) i tributi regionali previsti dall'ordinamento vigente e le addizionali ai tributi erariali che l'ordinamento vigente assegna alle regioni;

          b) i nuovi tributi che saranno assegnati alle regioni, inclusa l'eventuale sovrimposta in sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, e i nuovi tributi regionali che saranno istituiti dalle singole regioni sulle materie imponibili non assoggettate già ad imposizione erariale, come individuati dalle norme sul coordinamento del sistema tributario ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

      2. Sono tributi regionali, ai sensi della lettera a) del comma 1, i seguenti:

          a) IRAP;

          b) addizionale regionale all'IRPEF;

          c) addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva;

          d) addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica;

          e) imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

          f) tassa di abilitazione all'esercizio professionale;

          g) imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo;

          h) tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

          i) imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

          l) imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

          m) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;

 

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          n) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

          o) tasse automobilistiche regionali;

          p) tasse sulle concessioni regionali.

      3. Alle regioni a statuto ordinario sono assegnate una compartecipazione al gettito dell'IVA e una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Art. 8.
(Aliquote dei tributi propri assegnati alle regioni a statuto ordinario, esercizio dell'autonomia e finanziamento di nuove funzioni).

      1. I trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppressi.
      2. Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 sono determinate nella misura minima sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della spesa corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali dei comuni di cui alla stessa lettera b) in ciascuna regione. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e all'adempimento delle funzioni fondamentali, nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9.
      3. L'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio della compartecipazione regionale al gettito dell'IRPEF e dal gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota è stabilito nella misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo dei trasferimenti soppressi.

 

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      4. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle nuove funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi della presente legge.

Art. 9.
(Entità e riparto del Fondo perequativo).

      1. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dalla fiscalità generale e da una parte del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 8, comma 3.
      2. Il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.
      3. Le risorse del Fondo perequativo devono coprire:

          a) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6, calcolate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 6, e il gettito regionale dei tributi alla stessa destinati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria;

          b) le esigenze finanziarie derivanti dal comma 6.

      4. La determinazione degli importi spettanti a ciascuna Regione a carico del Fondo perequativo è operata tenendo conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione emanata in attuazione delle lettere m) e p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo tale da assicurare l'integrale copertura delle spese.

 

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      5. Le quote regionali delle compartecipazioni e del Fondo perequativo relative al finanziamento delle funzioni fondamentali sono integralmente distribuite da ciascuna regione ai comuni del proprio territorio nello stesso esercizio finanziario in cui affluiscono al bilancio della regione, secondo i criteri di cui all'articolo 15, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera i).
      6. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 6, le quote del Fondo perequativo sono assegnate in base a parametri di capacità fiscale per abitante e a indicatori di dimensione demografica; in particolare:

          a) le regioni con maggiore capacità fiscale non partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo;

          b) le regioni con minore capacità fiscale partecipano alla ripartizione del Fondo perequativo in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

          c) una quota del Fondo perequativo è ripartita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa.

      7. Le quote del Fondo perequativo risultanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10.
(Fase transitoria e integrazione con le norme vigenti).

      1. I criteri di computo delle quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime al termine di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni nel biennio 2006-2007 ai valori determinati con i criteri previsti dal medesimo articolo 9.

 

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      2. Per le quote del Fondo perequativo di cui all'articolo 9, l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 8 decorre dall'anno successivo a quello in cui è effettivamente attuato il trasferimento delle funzioni o la determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali, con gradualità di applicazione. Per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, l'applicazione del criterio di finanziamento basato sulla spesa storica cessa entro cinque anni.
      3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. Fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 2, secondo periodo, la fase transitoria deve garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Capo III
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI, RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E GLI ENTI LOCALI NONCHÉ TRA LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI

Art. 11.
(Finanziamento delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

          a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;

          b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;

          c) l'attribuzione di addizionali a tributi erariali;

 

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          d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

      2. L'insieme delle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 1 assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ad esse eventualmente riferiti. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali e fondi perequativi.
      3. La legge di coordinamento dinamico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento dell'esercizio di tali funzioni, ove al finanziamento medesimo non si sia provveduto contestualmente al trasferimento.

Art. 12.
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).

      1. La legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
      2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei comuni sono i seguenti:

          a) imposta comunale sugli immobili (ICI);

          b) imposta di scopo;

          c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

          d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

 

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          e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

          f) addizionale comunale all'IRPEF;

          g) addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica;

          h) addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

      3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri delle province sono i seguenti:

          a) imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;

          b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province;

          c) addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

          d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

      4. Le regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, definendo gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
      5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.
      6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, stabiliscono in piena autonomia le tariffe per le prestazioni o i servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

 

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Art. 13.
(Criteri per il riordino e la razionalizzazione della compartecipazione e dell'addizionale comunale all'IRPEF).

      1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle disposizioni concernenti la compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF e la relativa addizionale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché, in particolare, a quelli indicati nell'articolo 3 e ai seguenti:

          a) potenziamento dell'autonomia dei comuni;

          b) coerenza delle decisioni assunte in sede comunale con quelle desumibili dai provvedimenti statali in materia, anche con riguardo alla situazione dei contribuenti a basso reddito;

          c) possibilità di sostituire l'addizionale comunale all'IRPEF con una sovrimposta.

Art. 14.
(Criteri per il riordino e la razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi delle province).

      1. Nel riordino e nella razionalizzazione delle compartecipazioni e dei tributi provinciali il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nonché ai seguenti:

          a) possibilità di trasformare l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in tributo proprio delle province, attribuendo alle stesse la facoltà di variare le aliquote vigenti nella misura del 20 per cento;

          b) revisione dell'elenco dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, anche mediante la devoluzione di uno o più dei tributi

 

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ivi indicati ad altri livelli di governo;

          c) possibilità di attribuire alle province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

Art. 15.
(Entità e riparto dei fondi perequativi in favore dei comuni e delle province).

      1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno in favore dei comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro in favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.
      2. Per i comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti attuali in favore dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, sia di parte corrente che di conto capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ivi compresa la sua variazione annuale.
      3. Per le province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali in favore delle province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.
      4. Per le province e per i comuni la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, è effettuata in base a:

          a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate propri di applicazione generale;

          b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

      5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uni

 

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forme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, e alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è stabilito con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni deve incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.
      6. Per i comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati in base ad aliquota standard, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, valutati in base ad aliquota standard, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi provinciali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione dalla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.
      7. Una quota non superiore al 30 per cento della quota del fondo perequativo spettante a ciascun ente è destinata alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.
      8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, ove istituito,
 

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possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture; in tale caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

Art. 16.
(Norma transitoria e di garanzia dell'assetto finanziario dei comuni e delle province).

      1. Le attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1o gennaio 2007 continuano ad essere finanziate a carico del bilancio dello Stato o del bilancio delle regioni, anche nel caso in cui talune tra esse rientrino in materie assegnate alla competenza legislativa delle regioni. L'importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato è determinato secondo i criteri definiti negli articoli da 11 a 15.
      2. Nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle nuove funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni esercitate, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.
      3. Con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge si provvede alla definizione delle regole, dei tempi e delle modalità della fase transitoria di cui ai commi 1 e 2. La fase transitoria dovrà garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

 

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Capo IV
FINANZIAMENTO DELLA CITTÀ DI ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA, E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 17.
(Finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle città metropolitane).

      1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma deve tenere conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, alla città di Roma, capitale della Repubblica, sono altresì assicurate specifiche quote di tributi erariali, previa determinazione degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica.
      3. Al finanziamento delle città metropolitane si provvede secondo i princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previa individuazione delle funzioni alle stesse attribuite.

Capo V
COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Art. 18.
(Attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione).

      1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma,

 

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della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia ad una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, che devono derivare da tributi propri o da compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al territorio regionale, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e tenuto conto delle esigenze di perequazione in favore dei territori aventi minore capacità fiscale.

Art. 19.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2.
      2 Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni a statuto speciale e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
      3. Il concorso di cui al comma 1 è attuato, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle

 

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condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

          a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

          b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

Capo VI
NORME PROCEDURALI E DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Art. 20.
(Norme procedurali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, nel rispetto del termine ivi previsto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. La proposta è formulata tenendo conto dei risultati dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla cabina di regia di cui al comma 2.
      2. È istituita la cabina di regia, alla quale partecipano a titolo gratuito rappresentanti

 

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del Governo, designati dai Ministri indicati nel comma 1, delle regioni e delle autonomie locali, designati dalla Conferenza unificata, per il confronto e la valutazione congiunta dei contenuti degli schemi dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1. A tale fine, sono messi a disposizione della cabina di regia i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari. La cabina di regia, nella sua prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'organizzazione dei tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.
      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Gli schemi medesimi sono quindi trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini indicati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura stabilita dal presente articolo, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.
      5. Entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, secondo la procedura stabilita dai commi 1, 2 e 3 e acquisito, prima dell'invio alle competenti Commissioni parlamentari, il parere del Consiglio di Stato, può essere adottato un decreto legislativo recante il testo unico di coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4.
 

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Art. 21.
(Clausola di salvaguardia finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle deleghe legislative di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.